Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
La richiesta di pagamento, a fronte di una consulenza o di vendita di beni e/o servizi, deve avvenire a mezzo fatturazione elettronica da redigere secondo le modalità legislative previste